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Prevenzione incendi: chiarimenti per bar e ristoranti

  • Prevenzione incendi: nuovi chiarimenti per bar e ristoranti Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, con l'obiettivo di fornire indirizzi applicativi uniformi sull'inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo. Il documento nasce dall'esigenza di evitare interpretazioni difformi sul territorio e di chiarire quali siano gli obblighi effettivi per gli esercenti, soprattutto nei casi in cui le attività di somministrazione si affianchino a forme di intrattenimento. Per consultare il testo completo della circolare:


Bar e ristoranti: quando sono soggetti al DPR 151/2011? La circolare richiama quanto già chiarito in precedenza: bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, poiché non inclusi nell'Allegato I. Restano tuttavia soggette agli adempimenti eventuali attività accessorie, come ad esempio impianti di produzione calore oltre determinate soglie di potenza. Diverso è il caso dei locali di pubblico spettacolo, disciplinati da specifiche regole tecniche, tra cui:

  • D.M. 19 agosto 1996
  • D.M. 22 novembre 2022
  • lo stesso D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (attività n. 65)


Se l'intrattenimento diventa attività prevalente (ad esempio con elevato affollamento o modifiche sostanziali di layout e gestione), può rendersi necessario un riesame complessivo dell'inquadramento dell'attività, anche alla luce del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Per approfondire la normativa di prevenzione incendi:

👉 https://www.interno.gov.it 

Sicurezza antincendio: valutazione del rischio e gestione In assenza di una regola tecnica verticale specifica per bar e ristoranti, le misure di prevenzione e protezione devono essere individuate attraverso la valutazione del rischio incendio, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021. I criteri progettuali possono fare riferimento:
  • al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015);
  • al cosiddetto "Minicodice" (Allegato I del D.M. 3 settembre 2021), nei casi di luoghi di lavoro a basso rischio incendio.

È importante sottolineare che tale valutazione riguarda il rischio incendio e non sostituisce la valutazione complessiva dei rischi prevista dal
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. DVR e piano di emergenza: cosa cambia? La circolare chiarisce il rapporto tra:
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), finalizzato alla tutela dei lavoratori;
  • gestione della sicurezza antincendio, che riguarda tutte le persone presenti nell'attività.

Il
D.M. 2 settembre 2021 prevede l'obbligo di predisporre il piano di emergenza, tra gli altri casi, quando:
  • sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • sono presenti contemporaneamente più di 50 persone;
  • l'attività rientra tra quelle soggette al DPR 151/2011.

Un aspetto rilevante è che oggi il parametro di riferimento non è più solo il numero dei lavoratori, ma il numero complessivo degli
occupanti, inclusi clienti e visitatori, con particolare attenzione alle persone con esigenze speciali. Il ruolo degli addetti antincendio La circolare richiama infine l'attenzione sulla corretta designazione e formazione degli addetti al servizio antincendio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'art. 4 del D.M. 2 settembre 2021. Gli addetti non svolgono solo compiti operativi, ma concorrono alla corretta gestione dell'emergenza, alla salvaguardia degli occupanti e alla prevenzione di comportamenti a rischio. Conclusioni Il nuovo documento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco rappresenta un importante riferimento per titolari, consulenti e professionisti della sicurezza, chiarendo i confini tra attività di somministrazione e locali di pubblico spettacolo e rafforzando l'attenzione sulla gestione integrata del rischio incendio. Per il testo integrale della Circolare n. 674/2026:

Per ulteriori aggiornamenti normativi in materia di impianti e gestione della sicurezza antincendio, continua a seguire la nostra sezione News.
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