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Prevenzione incendi: chiarimenti per bar e ristoranti
- Prevenzione incendi: nuovi chiarimenti per bar e ristoranti Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la Circolare n. 674 del 15 gennaio 2026, con l'obiettivo di fornire indirizzi applicativi uniformi sull'inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo. Il documento nasce dall'esigenza di evitare interpretazioni difformi sul territorio e di chiarire quali siano gli obblighi effettivi per gli esercenti, soprattutto nei casi in cui le attività di somministrazione si affianchino a forme di intrattenimento. Per consultare il testo completo della circolare:
Bar e ristoranti: quando sono soggetti al DPR 151/2011? La circolare richiama quanto già chiarito in precedenza: bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, poiché non inclusi nell'Allegato I. Restano tuttavia soggette agli adempimenti eventuali attività accessorie, come ad esempio impianti di produzione calore oltre determinate soglie di potenza. Diverso è il caso dei locali di pubblico spettacolo, disciplinati da specifiche regole tecniche, tra cui:
- D.M. 19 agosto 1996
- D.M. 22 novembre 2022
- lo stesso D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (attività n. 65)
Se l'intrattenimento diventa attività prevalente (ad esempio con elevato affollamento o modifiche sostanziali di layout e gestione), può rendersi necessario un riesame complessivo dell'inquadramento dell'attività, anche alla luce del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Per approfondire la normativa di prevenzione incendi:
👉 https://www.interno.gov.it- al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015);
- al cosiddetto "Minicodice" (Allegato I del D.M. 3 settembre 2021), nei casi di luoghi di lavoro a basso rischio incendio.
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), finalizzato alla tutela dei lavoratori;
- gestione della sicurezza antincendio, che riguarda tutte le persone presenti nell'attività.
- sono occupati almeno 10 lavoratori;
- sono presenti contemporaneamente più di 50 persone;
- l'attività rientra tra quelle soggette al DPR 151/2011.

