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Cantine vinicole e prevenzione incendi: chiarimenti operativi ufficiali
Cantine vinicole e prevenzione incendi: nuovi chiarimenti dal Ministero
Il Ministero dell'Interno ha recentemente fornito importanti chiarimenti operativi in merito all'assoggettabilità delle cantine vinicole ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente. Con la Nota prot. n. 16868 del 14 ottobre 2025, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha definito un orientamento uniforme per la valutazione delle cantine che conservano vino in botti di legno, ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Il documento nasce in risposta a diversi quesiti interpretativi pervenuti agli uffici competenti e ha l'obiettivo di chiarire se tali realtà produttive rientrino tra le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, come la presentazione della SCIA antincendio o la valutazione preventiva dei progetti.
Il riferimento normativo principale resta il D.P.R. n. 151/2011, che individua, attraverso l'Allegato I, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sulla base della tipologia e della quantità di materiali combustibili o infiammabili presenti. Tuttavia, all'interno dell'Allegato I non è presente una voce specifica dedicata alle cantine vinicole o agli impianti enologici, rendendo necessaria una valutazione basata sul rischio effettivo.
La Nota ministeriale chiarisce che il vino conservato in botti di legno, con gradazione alcolica ordinaria, non è classificabile come liquido infiammabile ai fini della normativa antincendio. Allo stesso modo, le botti non possono essere considerate un deposito di legname, poiché fanno parte integrante del processo produttivo e non costituiscono materiale stoccato come merce. In condizioni ordinarie, quindi, le cantine non superano le soglie quantitative previste per i materiali combustibili.
In assenza di altre attività soggette presenti nello stesso insediamento – come depositi di alcol ad alta gradazione, serbatoi di combustibile o impianti industriali a rischio incendio – le cantine vinicole non devono essere assoggettate ai procedimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011. Eventuali attività diverse presenti nel sito dovranno essere valutate singolarmente, senza estendere automaticamente gli obblighi all'intera struttura.
Questo chiarimento rappresenta un riferimento operativo rilevante per aziende vinicole, tecnici e professionisti della sicurezza antincendio, poiché consente di distinguere correttamente tra rischio reale e obblighi normativi, evitando adempimenti non necessari e garantendo un'applicazione coerente della normativa.
👉 Approfondimenti normativi e documentazione ufficiale:
– Nota prot. n. 16868 del 14/10/2025
– D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151
– Linee guida e chiarimenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

